Enpaf Informazione online Giugno 2018 n. 4

ATTIVITA' PROFESSIONALE

L’art. 8 del Regolamento Enpaf prevede tra i requisiti per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, l’esercizio per venti anni dell’attività professionale, salvo il regime transitorio. Nella seduta del 24 maggio 2018, il Consiglio di amministrazione ha fissato le linee guida per l’accertamento del numero di anni di attività necessari per ottenere la pensione nel caso del regime transitorio e per il computo dei periodi di attività effettivamente svolta dall’iscritto.
Viene riconosciuto un anno intero di attività professionale a chi abbia esercitato per almeno sei mesi e un giorno nell’ambito di ciascun anno solare. I periodi inferiori a sei mesi e un giorno, eventualmente presenti nel corso di anni solari diversi, possono essere utilizzati per il raggiungimento del requisito dell’attività professionale qualora per sommatoria siano pari ad anni interi.

Ai fini del computo dei periodi di attività professionale svolta viene utilizzato l’anno commerciale e il calcolo avviene per mesi convenzionalmente composti da trenta giorni. I periodi inferiori a un mese vengono conteggiati per sommatoria dei giorni e per la maturazione di un mese sono necessari trenta giorni. 
Nel caso di periodi di attività professionale di durata inferiore ai sei mesi e un giorno nel corso di anni diversi, al fine della loro valorizzazione è necessario il raggiungimento di dodici mesi, da considerarsi convenzionalmente composti complessivamente da 360 giorni.

A breve sul sito internet dell’Enpaf verrà pubblicato un documento contenente tutti gli ulteriori aspetti di dettaglio relativi al requisito dell’attività professionale ai fini del pensionamento per vecchiaia.

 

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