Quesiti concorso straordinario
Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto dei quesiti da parte dei Colleghi, abbiamo chiesto
chiarimenti alla F.O.F.I., di seguito riportiamo il parere ufficiale ed integrale Federazione.
Per il vincitore persona fisica che abbia un rapporto di dipendenza pubblica, l’art. 13, comma 2, della L. 475/1968 prevede che “il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l’autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento l’accettazione delle dimissioni”.
Per quanto attiene al vincitore persona fisica lavoratore privato, non esiste una specifica disposizione normativa di riferimento, tuttavia, appare evidente che sussista un’incompatibilità di fatto tra il rapporto di lavoro privato e la titolarità della farmacia della quale il titolare avrebbe la responsabilità della conduzione professionale ed economica.
Con riferimento ai vincitori in forma associata, lavoratori pubblici o privati, si segna la che l’art. 8 della L. 362/1991, di recente modificato dalla L. 124/2017, stabilisce che la partecipazione alle società titolari di farmacia è incompatibile:
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con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica;
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con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
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con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
Pertanto prevedendo la norma un’incompatibilità con la partecipazione alle suddette società, può desumersi che tale incompatibilità sorga al momento della costituzione della stessa società.
In ogni caso, in considerazione della rilevanza della materia e della specificità delle situazioni individuali che potrebbero verificarsi, si rappresenta che sarebbe opportuno verificare direttamente con la Regione che sta procedendo all’interpello i sopra indicati orientamenti interpretativi.
Riguardo al profilo delle incompatibilità, si ricorda, altresì, che l’art. 13, comma 1, della L. 475/1968 prevede che il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile non possono ricoprire posti di ruolo nell’amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di informatore scientifico.